Assolvimento del bollo su fattura elettronica

20 Mar

Assolvimento del bollo su fattura elettronica

Gentile cliente,

il 7.1.2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 7.1.2019, n. 5) il D.M. 28.12.2018che, modificando l’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014 (Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto), ha stabilito che il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle e-fatture (fatture elettroniche) emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.

L’articolo 6 definisce in che modo deve essere versata l’imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini fiscali, stabilendo, innanzitutto, che sui documenti informatici fiscalmente rilevanti il tributo deve essere corrisposto mediante F24 con modalità esclusivamente telematiche.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Dm 28 dicembre 2018, il nuovo comma 2 dell’articolo 6 stabilisce che il pagamento dell’imposta relativa agli atti, aidocumenti e airegistriemessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Con specifico riferimento alle fatture elettroniche, invece, si prevede che – con riferimento alle fatture emesse dall’ 1.1.2019– il versamento dell’imposta relativa alle e-fatture emesse in ciascun trimestre solare deve essere eseguito entro il giorno 20 del primo mese successivo.

Per consentire il pagamento, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare della somma

dovuta sulla base dei dati presenti nelle e-fatture inviate attraverso il Sistema di interscambio (SdI). Questa informazione, in particolare, viene riportata all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva presente sul sito dell’Agenzia.

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata, con addebito su conto corrente bancario o postale, oppure utilizzando il modello

F24 predisposto dalle Entrate.

Si ricorda che, se la fattura è elettronica e riporta importi non assoggettati ad IVA per un importo superiore a 77,47 euro occorre assoggettarla a imposta di bollo di euro 2,00 (importo così determinato dall’art. 7-bis, co. 3, D.L. n. 43/2013).

 

Sempre in relazione all’obbligo di assoggettamento ad imposta di bollo, sia per le fatture elettroniche sia per quelle cartacee, preme ricordare la fattispecie che si presentano con maggior frequenza nella prassi quotidiana delle imprese commerciali.

Si premette che la norma di riferimento per individuare i documenti assoggettati a bollo è contenuta nel D.P.R. 26.10.1972, n. 642 che distingue – per il noto principio di alternatività fra IVA e imposta di bollo– tra:

Documenti assoggettati a bollo Documenti esentati dal bollo
fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi fatture, note, conti, ecc. relative ad operazioni assoggettate ad IVA, considerando tali quelle per le quali è “effettivamente dovuto il tributo”, ferme restando alcune specifiche fattispecie di esenzione

A titolo esemplificativo, le operazioni oggetto di fatturazione possono scontare l’imposta di bollo oppure essere esentate secondo la seguente tavola:

Operazioni che richiedono l’applicazione del bollo (*)

Operazioni che non richiedono l’applicazione del bollo

• Operazione esente art. 10, D.P.R. 633/1972;

• Servizi internazionali non imponibili ex art. 9, D.P.R. 633/1972;

• Cessione all’esportazione non imponibile (art. 8, D.P.R. 633/1972), se effettuata verso esportatore abituale (che utilizza plafond);

• Operazione esclusa dalla base imponibile (art. 15, D.P.R. 633/1972);

• Operazione esclusa dal campo di applicazione dell’Iva;

• Operazione effettuata in regime dei minimi / forfettari.

• Operazione imponibile;

• Operazione soggetta a reverse charge(art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972 e art. 74, co. 7 e 8, D.P.R. 633/1972);

• Operazione soggetta a split payment (art. 17-ter, D.P.R. 633/1972);

• Operazione imponibile con Iva assolta all’origine (art. 74, co. 1, D.P.R. 633/1972);

• Cessione all’esportazione (diretta, indiretta o triangolare) non imponibile, esclusa quella verso esportatori abituali;

• Operazione non imponibile intraUE.

(*) Purché l’importo senza applicazione di IVA sia superiore a 77,47 euro. Se una fattura riporta sia importi assoggettati ad Iva sia importi non assoggettati, l’imposta di bollo si applica se questi ultimi risultano di ammontare superiore a € 77,47 (R.M. 3.07.2001, n 98/E).

Ogni fattura elettronica assoggettata a imposta di bollo deve riportare l’annotazione “assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Dm 17 giugno 2014. Infatti il citato art. 6 co. 2 sancisce che “ Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture, agli  atti,  ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante  l’anno  avviene in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio(n.d.a.: a breve il versamento – tramite F24 – avverrà  con cadenza trimestrale). Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di  bollo  devono  riportare  specifica  annotazione  di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto”.

 

Assolvimento dell’imposta di bollo:

Fatture elettroniche Fatture analogiche
Come ricordato dalla FAQ n. 5 riportata sul sito web dell’Agenzia delle entrate, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si assolve  esclusivamente con la modalità  disciplinata dall’articolo 6 del DM 17 giugno 2014.

I soggetti autorizzati al pagamento del bollo virtuale ai sensi dell’articolo 15, D.P.R. n. 642/1972, che emettono esclusivamente fatture elettroniche, possono rinunziare all’autorizzazione nelle modalità previste dall’art. 15, co. 10, del citato D.P.R. 642/1972. I soggetti che emettono sia fatture elettroniche sia fatture analogiche dovranno adottare diverse modalità di assolvimento dell’imposta, rispettivamente:

Secondo le disposizioni del D.M. 17.6.2014

(le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio il pagamento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento del tributo)

Secondo le disposizioni del D.P.R. 642/1972 (autorizzazione al bollo virtuale ex artt. 15 e 15-bis del DPR citato o apposizione del contrassegno ai sensi dell’art. 3 del medesimo DPR)

 

Come detto, le novità interessano le fatture emesse dall’ 1.1.2019.

Per quelle emesse precedentemente (per obbligo o facoltà) valgono le precedenti disposizioni in tema di modalità di versamento (F24) e termini (unica soluzione entro 120 giorni dal termine dell’esercizio).

Esempio

Si pongano questi casi:

  1. A) Una fattura elettronica emessa il 15.7.2018 (es. cessione di benzina o gasolio, ad eccezione di cessioni effettuate presso distributori stradali di carburante) è assoggettata a imposta di bollo (euro 2,00).
  2. B) Una fattura cartacea è stata emessa il 13.12.2018, ed assoggettata a imposta di bollo (euro 2,00). E’ il caso delle vendite di beni a soggetti aventi lo status di esportatore abituale che hanno rilasciato (trasmesso all’Agenzia delle entrate) apposita dichiarazione di intento.
  3. C) Altre fatture elettroniche sono state emesse il 18.1.2019 e il 15.3.2019.

 

Il bollo si versa con le seguenti modalità e termini:

Caso Modalità Termini
A) F24 30.4.2019
B) Bollo virtuale o contrassegno Scadenze previste per il saldo del bollo virtuale o acquisto del contrassegno applicato sul documento
C) Addebito su conto corrente bancario o postale (utilizzando lo specifico servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, con il quale è possibile effettuare l’addebito diretto), oppure utilizzando il modello F24 predisposto dalle Entrate (*) 20.4.2019

(ossia entro il giorno 20 del primo mese successivo al trimestre solare),

differito al 23.4 in quanto il 20.4 cade di sabato ed il 22.4 è festivo

(*)Il conteggio è effettuato mediante il servizio presente nell’area riservata. Infatti, sulla base dei dati relativi alle fatture transitate per il SdI, l’Agenzia provvede a comunicare, nell’area riservata del proprio sito Internet, l’ammontare dovuto. A tal fine, si rammenta che è necessario compilare il campo “Dati bollo” presente nella sezione “Dati generali” della fattura elettronica.

 

In caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo nei termini previsti è applicabile una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura/ricevuta irregolare, di importo pari dal doppio al quintuplo dell’imposta di bollo dovuta.

Lo Studio, mentre resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, porge i saluti più cordiali.

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