DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE.

13 Set

DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE.

DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE.

Con deliberazione del Consiglio Comunale il 28 luglio è stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi aderendo così alla cosiddetta rottamazione-quater per come previsto dall’art. 17-bis del D.L. 30 marzo 2023, n.34, convertito con modificazioni, in Legge 26 maggio 2023, n. 56.

Possono essere oggetto di definizione agevolata le ingiunzioni di pagamento e gli accertamenti esecutivi emessi tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022.

Bisognerà produrre una istanza da presentare al Comune per conoscere la propria posizione debitoria nei suoi confronti, entro 15 giorni dal ricevimento della istanza proposta dagli interessati, il Comune, o per esso l’agente dell’accertamento e della riscossione “Municipia Spa”, comunicherà al debitore l’ammontare delle pendenze che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Lo studio Tripaldi è a Vostra completa disposizione per supportarvi nell’espletamento dell’istanza da produrre e seguire la pratica fino alla sua eventuale estinzione

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